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Risarcimento per infortunio in itinere

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L’infortunio in itinere è l’incidente stradale che il lavoratore subisce nel tragitto casa-lavoro.

Per una maggior tutela dei lavoratori che subiscono questo tipo di incidente, l’ordinamento giuridico italiano lo equipara e disciplina in modo del tutto analogo ad un “comune” infortunio sul luogo di lavoro.

Il risarcimento per infortunio in itinere che l’Inail riconosce ad un lavoratore che, ad esempio, subisce la frattura di un dito o di un braccio a seguito di un incidente stradale, sarà pertanto uguale a quello che l’Ente pubblico riconosce al lavoratore che subisce la stessa lesione però a seguito di un infortunio avvenuto direttamente sul posto di lavoro (ad esempio per una caduta da un’impalcatura o utilizzando un macchinario).

 

Infortunio in itinere significato

Se vi state chiedendo quale sia il significato di “infortunio in itinere”, c’è da prestare attenzione alla locuzione “in itinere” che significa “in viaggio”, “in marcia”, “durante il percorso” e deriva dal latino initìnere.

Rientrano in questa particolare tipologia di infortuni “sul” lavoro gli incidenti che il lavoratore subisce nel percorso:

·       di andata o ritorno tra casa e luogo di lavoro

·       tra due diverse sedi lavorative, se il lavoratore è chiamato a svolgere le proprie mansioni in più luoghi (ad esempio se lavora in due cantieri), oppure nel caso abbia due lavori diversi e si rechi direttamente dal primo al secondo posto di lavoro

·       tra l’ufficio e il luogo di consumo abituale dei pasti, se l’azienda non offre un servizio mensa

 

Infortunio in itinere quando è riconosciuto

Si ha diritto al riconoscimento del risarcimento per infortunio in itinere se il percorso su cui si verifica l’incidente, tra la propria abitazione e il luogo di lavoro, è:

·       il più corto possibile

·       privo di deviazioni, salvo che queste siano dovute ad esigenze “essenziali ed improrogabili” o “necessitate”, come ad esempio lavori in corso sulla sede stradale che impediscano il passaggio, obblighi di legge oppure passare a prendere uno o più colleghi (se previamente autorizzato dal datore di lavoro).

In caso di deviazioni e/o interruzioni di percorso per ragioni “del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate”, la copertura assicurativa dell’Inail, infatti, verrebbe meno e quindi anche il risarcimento infortunio in itinere non potrebbe più essere riconosciuto.

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Leggi anche: Le 5 cose da sapere sull’infortunio in itinere.

 

Infortunio in itinere: 30 minuti o falso mito?

Nonostante molti credano che si possa ottenere un risarcimento per infortunio in itinere soltanto se questo avvenga entro 30 minuti dall’inizio o dalla fine dell’orario di lavoro, sfatiamo prontamente questo mito: non esiste alcun orario o limite temporale prefissato.

Si ha infatti diritto al risarcimento per infortunio in itinere quando l’incidente avviene nell’arco di tempo necessario a percorrere l’intero tragitto casa-lavoro e questo vale sia per i lavoratori che hanno la fortuna di impiegare soltanto pochi minuti per raggiugere la propria sede di lavoro o la propria abitazione, sia per coloro che, invece, impiegano più tempo a causa delle distanze maggiori che sono costretti a compiere.

Anche in caso di ritardo dovuto a un blocco del traffico, infatti, si ha pienamente diritto al risarcimento per infortunio in itinere, dunque invitiamo a non tener conto in qualunque modo del criterio “temporale”, come appunto quello dei 30 minuti, per il quale più volte ci sono stati equivoci.

 

Infortunio in itinere con mezzo proprio

Diverse sentenze della Cassazione hanno sancito il diritto al risarcimento per infortunio in itinere in caso di:

·       utilizzo di mezzi pubblici come autobus, metro o tram

·       utilizzo della bicicletta

·       tragitti brevi, generalmente inferiori ai 2 km, compiuti a piedi

L’utilizzo di un mezzo proprio come auto o moto è consentito soltanto qualora nessuna di queste opzioni sia praticabile, ad esempio a causa della (dimostrabile) mancata copertura del tragitto da parte dei mezzi pubblici, o della loro eccessiva scomodità rispetto agli orari di lavoro.

Ogni caso va valutato a sé, ma in linea di principio in caso di incidente in itinere, va sempre dimostrata l’impossibilità di utilizzare una delle tre alternative sopra elencate, ovvero, tradotto nel linguaggio della normativa, l’utilizzo di un mezzo proprio deve risultare “necessitato”.

 

Infortunio in itinere risarcimento Inail e assicurazione

Essendo equiparato a un normale infortunio sul lavoro, il risarcimento per infortunio in itinere, se dovuto a responsabilità di terzi (ad esempio perché causato da un altro automobilista), prevede una doppia tutela a favore del danneggiato, che può di fatto ottenere:

·       l’indennizzo da parte dell’Inail

·       un ulteriore risarcimento per importanti voci di danno non indennizzate dall’Inail, come il danno morale, il danno biologico e patrimoniale differenziale, ecc.

In caso di incidenti stradali, anche di media o elevata gravità, possono pertanto concorrere al risarcimento per infortunio in itinere sia l’Inail, con il suo indennizzo, sia una (o più) compagnie assicurative, ed è proprio in questi casi che consigliamo di richiedere la nostra assistenza: noi di Giesse interveniamo in caso di incidenti con lesioni personali, ottenendo il giusto risarcimento di ogni voce di danno, per una piena tutela del lavoratore che ingiustamente subisce un incidente in itinere.

Pensi di aver subìto un incidente in itinere?

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