Negli ultimi due mesi sono cambiate molte cose in tanti aspetti della nostra vita, e molte continueranno a cambiare. In questa situazione di limitata mobilità, anche le incombenze più semplici possono rivelarsi complicate da risolvere.
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ToggleÈ per questo che la legge n. 27 del 24 aprile 2020 (in vigore dal 30 aprile) ha convertito, con alcune modifiche, il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il cosiddetto “Decreto Cura Italia”) coinvolgendo il settore dell’Rc auto (ovvero l’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore), la notifica degli atti giudiziari e dei verbali di contestazione di illeciti stradali a mezzo posta, la scadenza della patente di guida, e alcuni altre aspetti connessi.
Vediamo assieme i punti più salienti.
Le nuove scadenze dell’assicurazione dell’auto
Il periodo entro cui l’assicurazione è tenuta a mantenere la garanzia prestata con il contratto assicurativo scaduto e non ancora rinnovato non è più dei consueti 15 giorni, ma è portato a 30 giorni. Quindi, per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 luglio 2020, la copertura assicurativa si ritiene valida fino ai 30 giorni successivi rispetto alla scadenza.
In altre parole, abbiamo a disposizione il doppio del tempo (30 giorni invece dei soliti 15) per andare a rinnovare la polizza.
Questo però non vale per i contratti per i quali sia stata richiesta la sospensione di validità.
Scadenza e validità della patente di guida
I documenti di riconoscimento e di identità, tra i quali rientra anche la patente di guida, con scadenza dal 31 gennaio 2020, conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.
Termini per la comunicazione dei dati personali e della patente di guida
In caso di illecito stradale, i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo, nonché quelli per ottemperare all’invito di presentarsi all’ufficio di Polizia per fornire informazioni o esibire documenti, sono ora sospesi fino al 15 maggio 2020.
Notifica degli atti verbali a mezzo posta
Nuove indicazioni anche per quanto riguarda la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e dei verbali di contestazione di illeciti stradali.
Per gli atti o i verbali depositati presso gli uffici postali e non ritirati dagli interessati nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 30 aprile 2020, la compiuta giacenza inizia a decorrere dal 30 aprile 2020.
Cosa comporta questo? Che per tutti questi atti la giacenza si intende validamente compiuta al 10 maggio (sono infatti necessari 10 giorni: dal 30 aprile al 10 maggio); conseguentemente, per l’esercizio delle facoltà concesse ai destinatari di tali atti giudiziari o verbali di contestazione (ad es. il pagamento in forma ridotta delle multe), il termine è il 15 maggio 2020.
Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza
Gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020, fatte salve eventuali future modifiche.
Per atti si intendono tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati dei quali la circolare del Ministero dell’Interno (Circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020) ha fornito chiarimenti e un elenco esemplificativo al n. 3 (sono, i pratica, tutti quelle abilitazioni o autorizzazioni che hanno riflessi sulla circolazione stradale come ad es. la licenza per il trasporto merci, l’autorizzazione per per la circolazione prova, ecc.)
E’ sempre importante tenersi aggiornati sulle novità che riguardano tutti noi seguendo fonti autorevoli; in questo particolare momento storico lo è ancora di più perché i cambiamenti in atto sono molti e sono repentini.