Ove ne ricorrano i presupposti, l’assicuratore della targa prova risponde dei danni causati dal veicolo anche nel caso questi sia già stato immatricolato.
Il contributo del dott. Silvano Cibien, responsabile dell’Ufficio Tecnico e vicepresidente Giesse Risarcimento Danni e del dott. Francesco Pianon dell’Ufficio Tecnico area macro.
Serviva un articolo sul nostro Magazine per sbloccare la situazione, lo sapevamo!
Ironia a parte, era facile intuire che la situazione normativa della targa prova (cfr. il nostro Magazine “Il Risarcimento” n. 4, “Involuzione della Targa Prova”, pag. 59), così come “risolta” dalla
sentenza n. 17665/20 della Corte di Cassazione, non potesse durare a lungo.
In tale decisione della Terza Sezione Civile della Suprema Corte, infatti, l’annosa questione relativa alla copertura assicurativa garantita dalla targa prova era stata risolta nei seguenti termini: “…
il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente sui veicoli privi
di carta di circolazione. […] Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa di prova, deve rispondere – ove ne ricorrano i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.”
Potete immaginare il terrore e lo sgomento di chi (praticamente tutti i concessionari auto dell’usato, nonché officine e carrozzerie che rappresentano il numero più rilevante di fruitori di questo
strumento), fino a quel momento, aveva di prassi apposto la targa prova, quale sostituto della copertura assicurativa, su veicoli già targati e utilizzati a scopo dimostrativo o per collaudo. Per dirla
alla Benedetto Croce: “Strani questi italiani: sono così pignoli che in ogni problema cercano il pelo nell’uovo. E quando l’hanno trovato, gettano l’uovo e si mangiano il pelo.”
La regola giurisprudenziale imposta dalla Cassazione, pur rappresentando, si deve ammettere, l’unica interpretazione possibile della Legge esistente sul tema, aveva, di fatto, evidenziato
l’assoluta necessità di riempire il vuoto normativo fino ad allora colmato da una prassi non più applicabile.
Continua a leggere l’articolo completo